ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Ci occupiamo della redazione di relazioni di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare, secondo le normative riportate nell'art. 25 del Codice degli Appalti.

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I nostri servizi archeologici comprendono assistenza agli scavi e alla movimentazione terra, scavi archeologici preventivi, lettura archeologica dei carotaggi, ricognizioni archeologiche di superficie.

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ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Archeologia Preventiva è impegnata nel campo dell'archeologia a livello nazionale per Enti Pubblici e Privati, attraverso la sinergia di più professionisti specializzati in vari settori, le cui conoscenze garantiscono un alto livello di qualità delle nostre realizzazioni.

Tutti i nostri servizi sono sviluppati attraverso metodologie innovative e mediante softwares e strumentazioni di alto profilo tecnologico, i quali rendono le operazioni più veloci e di conseguenza permettono di offrire ai nostri clienti tempi brevi di lavorazione a costi competitivi.

Fattori entrambi importanti soprattutto in ambito urbano dove la velocità deve coniugarsi con una elevata professionalità, al fine di non danneggiare o perdere informazioni in relazione al nostro ricchissimo patrimonio archeologico e garantire alle aziende operanti sul cantiere il proseguimento dei lavori senza ritardi.

  • Assistenza archeologica
  • Relazioni valutazione di rischio archeologico (VIARCH)
  • Scavi archeologici urbani, extraurbani e di emergenza
  • Saggi archeologici preliminari
  • Lettura stratigrafica degli elevati
  • Disegno e schedatura reperti archeologici
  • Ricognizioni archeologiche
  • Ricerche storiche d'archivio
  • Sviluppo itinerari turistici e valorizzazione territoriale
  • Carte e guide archeologiche
  • Elaborazioni cartografiche in ambiente GIS

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Article Index

 

11. ‐ CONDUZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CANTIERE E DEI REPERTI DI SCAVO.
11.1. ‐ I cantieri di scavo archeologico effettuati nell’ambito di interventi di archeologia preventiva ed eseguiti a cura e spese della stazione appaltante o del soggetto proponente sono sottoposti alla normativa del Codice dei contratti e del relativo Regolamento, che stabiliscono i requisiti che le imprese devono possedere per poter eseguire tale tipologia di lavori pubblici. In particolare, ai sensi dell’articolo 248 del Regolamento del Codice dei contratti, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro gli operatori economici devono aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. Per lavori di scavo archeologico di importo superiore ai 150.000 euro è obbligatoria la qualificazione delle imprese (v. l’articolo 40 del Codice dei contratti e gli articoli 60 e ss. del Regolamento del Codice dei contratti) nella categoria di opere specializzate OS 25 (che riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse: v. l’articolo 107 del Regolamento del Codice dei contratti e l’annesso Allegato 1). Nel corso dell’esecuzione dei lavori le Soprintendenze Archeologia si assicurano che le stazioni appaltanti o i soggetti proponenti vigilino sul mantenimento, da parte delle imprese esecutrici, dei requisiti di ordine speciale di qualificazione, come previsto dall’articolo 250, comma 3 del Regolamento del Codice dei contratti.

11.2. ‐ Il direttore tecnico dell’impresa esecutrice dello scavo archeologico, ai sensi dell’articolo 248, comma 5, del Regolamento del Codice dei contratti, deve essere in possesso dei titoli previsti dal d.m. MiBACT 20 marzo 2009, n. 60, qualora l’importo dei lavori di ricerca sia superiore ai 150.000 euro. Qualora, invece, l’importo dei lavori sia pari o inferiore ai 150.000 euro, per il direttore tecnico dell’impresa non è richiesta la qualificazione di cui all’articolo 95, comma 1, del Codice dei contratti.

Il coordinatore dello scavo archeologico, qualora diverso dal direttore tecnico dell’impresa, ai sensi del precedente paragrafo 10.4, ha l’onere di comprovare il possesso di specifica esperienza e capacità professionali, coerenti con l’intervento. Per tale figura, nonché per gli altri archeologi inseriti nell’organigramma del cantiere, non è previsto il possesso dei titoli di cui all’articolo 95, comma 1, del codice dei contratti. Il funzionario archeologo della Soprintendenza responsabile dell’istruttoria si rapporta con il direttore tecnico dell’impresa esecutrice, cui competono gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori (v. l’articolo 87 del Regolamento del Codice dei contratti), che costituisce la figura di collegamento con la stazione appaltante o il soggetto proponente, i progettisti dell’opera a farsi e la direzione dei lavori.
Il funzionario responsabile dell’istruttoria comunica al direttore tecnico dell’impresa esecutrice dello scavo archeologico, ovvero al coordinatore del relativo cantiere, le direttive scientifiche per l’esecuzione delle indagini archeologiche.
Il responsabile dell’istruttoria fornisce al direttore tecnico dell’impresa le indicazioni necessarie alla definizione dell’organigramma del cantiere archeologico, nonché delle modalità operative di esecuzione dei lavori per la successiva approvazione del direttore dei lavori.
Qualora il direttore tecnico abbia delegato la conduzione dello scavo archeologico al coordinatore di cui sopra, il responsabile dell’istruttoria si rapporta con quest’ultimo per tutte le attività relative al cantiere, dando le opportune direttive per l’esecuzione dello scavo e la redazione della relativa documentazione. Il responsabile dell’istruttoria stabilisce inoltre la cadenza periodica delle relazioni tecnico‐scientifiche relative allo scavo archeologico e ne valuta l’adeguatezza, richiedendo eventualmente, con atto motivato, le necessarie integrazioni. Riceve e valuta le segnalazioni di criticità relative alla tutela del patrimonio e ogni altra situazione che osti al regolare andamento dei lavori. Il responsabile dell’istruttoria ha inoltre l’onere di valutare ed approvare ogni variazione delle attività previste.

11.3. ‐ Le attività di scavo archeologico, ai sensi dell’articolo 215, comma 4, lettera e), del Regolamento del Codice dei contratti, sono da ritenersi ricomprese fra quelle per le quali è
obbligatorio il collaudo in corso d’opera. In merito alla fase conclusiva dei lavori e al collaudo si sottolinea che, in base a quanto stabilito dall’articolo 251, comma 4, del Regolamento del Codice dei contratti, l'organo di collaudo per la categoria OS 25 comprende anche un tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di esperienze e capacità professionali coerenti con l'intervento, nonché un restauratore in possesso di adeguate competenze in relazione all'intervento, entrambi con esperienza almeno quinquennale.

11.4. ‐ Per quanto riguarda i reperti mobili rinvenuti durante le operazioni di archeologia preventiva, la Soprintendenza, qualora non disponga di spazi adeguati al loro deposito, può richiedere alla stazione appaltante o al soggetto proponente di garantire il loro ricovero temporaneo in locali idonei dal punto di vista della conservazione e della sicurezza. Tali locali
devono essere accessibili al personale della Soprintendenza e ai soggetti incaricati delle attività di indagine e della schedatura dei reperti e devono essere mantenuti disponibili fino a quando non sarà possibile assicurare in altra sede la conservazione dei suddetti reperti. In ogni caso, l’onere del ricovero dei materiali non può protrarsi, a carico della stazione appaltante o del soggetto proponente, oltre la durata complessiva del cantiere connesso alla esecuzione dell’opera.
Nel caso sia ipotizzabile il rinvenimento di grandi quantità di reperti ovvero lo scavo sia localizzato in comprensori o centri urbani archeologicamente rilevanti, è necessario individuare
preliminarmente, nell’ambito della sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 96, comma 7, del Codice dei contratti (v. il precedente paragrafo 10.2), il sito o i siti di raccolta provvisoria e definitiva dei materiali mobili rinvenuti nel corso degli scavi archeologici, anche previo adeguamento di spazi preesistenti o realizzazione di nuovi.