ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Ci occupiamo della redazione di relazioni di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare, secondo le normative riportate nell'art. 25 del Codice degli Appalti.

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INDAGINI ARCHEOLOGICHE

I nostri servizi archeologici comprendono assistenza agli scavi e alla movimentazione terra, scavi archeologici preventivi, lettura archeologica dei carotaggi, ricognizioni archeologiche di superficie.

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ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Archeologia Preventiva è impegnata nel campo dell'archeologia a livello nazionale per Enti Pubblici e Privati, attraverso la sinergia di più professionisti specializzati in vari settori, le cui conoscenze garantiscono un alto livello di qualità delle nostre realizzazioni.

Tutti i nostri servizi sono sviluppati attraverso metodologie innovative e mediante softwares e strumentazioni di alto profilo tecnologico, i quali rendono le operazioni più veloci e di conseguenza permettono di offrire ai nostri clienti tempi brevi di lavorazione a costi competitivi.

Fattori entrambi importanti soprattutto in ambito urbano dove la velocità deve coniugarsi con una elevata professionalità, al fine di non danneggiare o perdere informazioni in relazione al nostro ricchissimo patrimonio archeologico e garantire alle aziende operanti sul cantiere il proseguimento dei lavori senza ritardi.

  • Assistenza archeologica
  • Relazioni valutazione di rischio archeologico (VIARCH)
  • Scavi archeologici urbani, extraurbani e di emergenza
  • Saggi archeologici preliminari
  • Lettura stratigrafica degli elevati
  • Disegno e schedatura reperti archeologici
  • Ricognizioni archeologiche
  • Ricerche storiche d'archivio
  • Sviluppo itinerari turistici e valorizzazione territoriale
  • Carte e guide archeologiche
  • Elaborazioni cartografiche in ambiente GIS

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Article Index

 

9. – PRIMA FASE DEL PROCEDIMENTO, INTEGRATIVA DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE [ARTICOLO 95, COMMI 3 E 6, E ARTICOLO 96, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE DEI CONTRATTI].

9.1. ‐ Qualora il Soprintendente Archeologia, sulla base degli elementi trasmessi dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente ovvero sulla base delle integrazioni e/o degli
approfondimenti richiesti ed ottenuti ai sensi dei precedenti paragrafi 8.4 e 8.5, ravvisi l’esistenza di interesse archeologico nelle aree interessate dalla progettazione preliminare, richiederà, entro i termini indicati nei paragrafi sopra citati, con provvedimento motivato, la sottoposizione dell’intervento al procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico (v., in termini, l’articolo 95, comma 3, Codice dei contratti), al fine di stabilire, innanzitutto, caratteristiche e valenza delle testimonianze archeologiche e quindi valutare la compatibilità dell’opera pubblica o di interesse pubblico a farsi con il contesto connotato dalle presenze archeologiche, in ragione delle possibili interferenze di quest’ultima, anche sotto il profilo paesaggistico, con gli elementi di rilievo archeologico ed i relativi ambiti territoriali.

9.2. ‐ In coerenza con le motivazioni addotte nel provvedimento con il quale è stata richiesta la sottoposizione al procedimento di verifica preventiva dell’opera pubblica o di interesse pubblico a farsi e sulla scorta del progetto preliminare o del suo stralcio, come eventualmente integrati, il Soprintendente Archeologia dispone il compimento delle indagini necessarie all’approfondimento delle conoscenze circa l’interesse archeologico dell’area interessata dalla progettazione della medesima opera e ne dà comunicazione alla stazione appaltante o al soggetto proponente, nonché alla Direzione generale Archeologia e alla Direzione generale Belle Arti e Paesaggio a termini dell’articolo 7 della L. n. 241/1990. In uno con la detta comunicazione di avvio del procedimento di verifica preventiva, il Soprintendente, qualora non ritenga di assegnare a sé la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento ad essa inerente, segnala alla stazione appaltante o al soggetto proponente anche il nome del funzionario incaricato dell’istruttoria, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. n.
241/1990.

9.3. ‐ In particolare, il procedimento potrà prendere avvio con la prescrizione di indagini indirette (prospezioni geofisiche, geochimiche e/o eventuali ulteriori tipologie di indagine offerte, nel tempo, dall’evolversi delle metodologie di ricerca). E’ in facoltà del Soprintendente disporre, con provvedimento motivato, l’integrazione di indagini indirette, i cui esiti siano già agli atti, qualora ritenga i detti esiti non esaustivi, in riferimento ai luoghi indagati o alle modalità, anche temporali, con le quali le indagini medesime sono state eseguite. Il responsabile dell’istruttoria ne disporrà l’esecuzione previa attenta valutazione in ordine alla metodologia più consona in relazione alla specifica composizione dei terreni da indagare (rilevabile dalle relazioni geologica e geotecnica), nonché alla consistenza dei depositi archeologici. Esse possono rivelarsi particolarmente utili laddove la problematica archeologica dell’area da indagare (tipologia strutturale dei resti e profondità di giacitura delle testimonianze) sia ipotizzabile nelle linee generali, nonché in aree poco urbanizzate, che restituiscono, di massima, una minore densità di anomalie e, di conseguenza, dati più chiaramente interpretabili. E’ inoltre da considerare il fatto che, di norma, le diverse metodologie devono essere impiegate in modo integrato e che le anomalie individuate necessitano, di solito, di successivi controlli diretti sul terreno.

9.4. ‐ Il responsabile dell’istruttoria propone, altresì, a conferma e/o ad integrazione dei dati rinvenienti dalle indagini indirette di cui al precedente paragrafo 9.3 l’esecuzione di indagini
dirette (carotaggi e/o saggi di scavo) che, a motivato giudizio del Soprintendente, potranno essere effettuate, sempre a valere sui fondi di cui al precedente paragrafo 3.3, anche direttamente dall’ufficio, ai sensi dell’articolo 88 del Codice dei beni culturali. Nel caso in cui il Soprintendente abbia deciso, motivatamente, per l’esecuzione diretta delle indagini di che trattasi, ai sensi del menzionato articolo 88 del Codice, dette indagini potranno essere affidate esclusivamente a funzionari archeologi appartenenti ai ruoli del MiBACT. Tra le indagini dirette, i carotaggi [v. articolo 96, comma 1, lettera a), numero 2, del Codice dei contratti] rappresentano uno strumento utile per la verifica di aree a stratificazione complessa e
molto consistente (ad esempio nelle aree urbane), nonché per l’individuazione di depositi archeologici sepolti a grandi profondità.
In ogni caso, i carotaggi non potranno essere sostitutivi dei saggi di scavo, a meno che tali carotaggi non risultino sufficienti, a giudizio motivato del responsabile dell’istruttoria, alla formazione di un quadro conoscitivo completo, utile alla formulazione di una proposta di parere esaustiva sulla compatibilità dell’opera a farsi con il contesto indagato e sulle eventuali prescrizioni da impartire. Nei casi in cui le opere pubbliche o di interesse pubblico, in relazione alle quali è stata disposta l’esecuzione delle indagini dirette di archeologia preventiva, ricadano in terreni che non siano ancora stati oggetto delle procedure di esproprio di cui al Titolo II del d.P.R. n. 327/2001, le Soprintendenze Archeologia, qualora non abbiano optato, motivatamente, per l’esecuzione diretta di dette indagini, provvedono ad avviare il procedimento per l’affidamento in concessione, alla stazione appaltante o al soggetto proponente, delle dette attività di ricerca e ad emettere, in favore dei concessionari, i decreti di occupazione temporanea degli immobili dove devono eseguirsi i relativi lavori, ai sensi del combinato disposto costituito dall’articolo 89 del Codice dei beni culturali e dall’articolo 52 del menzionato d.P.R. n. 327/2001. Gli oneri derivanti dall’occupazione temporanea dei terreni da indagare, disposta dalla Soprintendenza, sono a carico della stazione appaltante o del soggetto proponente. Invece gli oneri conseguenti all’eventuale riconoscimento di premi di rinvenimento, ai sensi dell’articolo 92 del Codice dei beni culturali, rimangono comunque a carico del MiBACT.

9.5. ‐ I saggi archeologici [v. articolo 96, comma 1, lettera a), numero 3), del Codice dei contratti] possono anche non essere effettuati in sequenza con le indagini di cui sopra. In particolare, qualora essi siano disposti in connessione con precedenti indagini indirette, non dovranno essere necessariamente effettuati solo in corrispondenza delle anomalie rivelate dalle dette indagini, ma potranno ovviamente essere indirizzati ad indagare anche altre parti dell’area prescelta per la dislocazione dell’opera progettata.
La loro estensione dovrà essere comunque tale da assicurare una campionatura dell’area interessata da lavori che a qualsiasi titolo incidano sul sottosuolo, sufficiente a consentire la
formazione di un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell’area, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall’intervento. In particolare, dovrà essere posta attenzione alla valutazione della consistenza strutturale e dell’estensione delle preesistenze archeologiche, in modo da pervenire tempestivamente, in ambito urbano, al conseguente giudizio in merito alla fattibilità dell’opera proposta, ed in ambito extraurbano, alla individuazione certa ed alla perimetrazione delle aree interessate da depositi archeologici, rispetto alle quali valutare, in ragione della dislocazione effettiva dell’opera in progetto, la sua concreta realizzabilità.

9.6. ‐ La documentazione delle indagini indirette e dirette di cui ai precedenti paragrafi deve essere trasmessa alla Soprintendenza Archeologia competente per territorio su supporto cartaceo, oltre che su supporto informatico, secondo i formati definiti dal MiBACT. I risultati di tali indagini saranno pubblicati immediatamente in un archivio digitale e resi disponibili su piattaforma informatica liberamente accessibile. Il responsabile dell’istruttoria, acquisiti gli esiti di dette indagini, predispone una relazione interna per il Soprintendente Archeologia, con la quale, sulla scorta dei detti esiti, segnala e descrive “gli elementi archeologicamente significativi” (ai sensi dell’articolo 96, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti) emersi nel corso della prima fase delle indagini preventive e indica le ragioni che eventualmente giustificano il passaggio alla seconda fase delle dette indagini. La sussistenza di “elementi archeologicamente significativi” è data dalla presenza certa, nelle aree indagate, di livelli di frequentazione, di strutture e/o materiali archeologici. Qualora il responsabile dell’istruttoria ritenga che i risultati acquisiti nel corso delle indagini effettuate ai sensi dei precedenti capoversi siano esaustivi ai fini della conoscenza, sotto il profilo dell’interesse archeologico, dell’area interessata dall’intervento in progetto, li trasmetterà al Soprintendente Archeologia corredandoli delle proprie valutazioni in ordine alla compatibilità dell’opera a farsi con il contesto di riferimento e delle conseguenti proposte concernenti le possibili prescrizioni da impartirsi. In tale ultimo caso il Soprintendente, se riterrà di condividere le valutazioni del responsabile dell’istruttoria, ne richiederà la formalizzazione ai fini dell’approvazione; se invece riterrà di discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria potrà, con provvedimento motivato, prescrivere la prosecuzione delle indagini archeologiche, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti.

9.7. – L’assenza di “elementi archeologicamente significativi”, attestata dagli esiti delle indagini di cui ai precedenti paragrafi e confermata dalla relazione interna del responsabile dell’istruttoria, comporta la conclusione del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico ed il Soprintendente Archeologia, qualora non ritenga di disporre, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini, provvederà al rilascio del parere finale sul progetto dell’opera a farsi. Nel formulare tale parere, il Soprintendente può anche motivatamente prescrivere la sorveglianza archeologica in corso d’opera, qualora essa si renda necessaria o in ragione della peculiare tipologia delle opere proposte e della loro dislocazione territoriale (si pensi alle infrastrutture a rete, i cui tracciati non siano stati, per intero, oggetto di sondaggi archeologici), o in ragione della peculiare natura dei contesti archeologici rinvenibili (si pensi ai contesti paleontologici e preistorici, ipotizzabili sulla base della lettura morfologica del territorio ma non individuabili con le metodologie di indagine indiretta attualmente note e per i quali quindi non è pianificabile una campagna di scavi).