13. ‐ I SOGGETTI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA (EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI; DIREZIONE DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE CHE COMPORTINO PROSPEZIONI, CAROTAGGI, SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI; REDAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE).
13.1. ‐ A termini dell’articolo 95, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti “Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione [scil.: gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia delterritorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni] mediante i dipartimenti archeologici delle università10, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia”.11 Come già evidenziato al precedente paragrafo 11.1, le attività di cui all’articolo 96, comma 1, del Codice dei contratti rientrano nella categoria di opere specialistiche, riguardanti gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse (prospezioni, carotaggi, saggi ecc.). Il soggetto che ha eseguito le indagini relative alla fase prodromica del procedimento di verifica preventiva, se in possesso dei requisiti di legge, può partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di scavo. Il d.m. MiBACT 20 marzo 2009, n. 60, regolamenta la creazione e la tenuta dell’elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La tenuta e l’aggiornamento di detto elenco, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera t), del d.P.C.M. n. 171/2014, sono curati dal MiBACT, Direzione generale Educazione e ricerca, che si raccorda con la Direzione generale Archeologia. Esso è accessibile ai soggetti abilitati tramite il sito: http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it
(per le istruzioni inerenti l’accesso e l’iscrizione si rimanda al sito della Direzione generale Educazione e ricerca).
10 Ai dipartimenti o agli istituti universitari devono afferire almeno tre docenti di ruolo (professore ordinario o associato o ricercatore confermato).
11 Conseguito con tesi di specializzazione o dottorato nelle discipline di cui al d.m. MiBACT 20 marzo 2009, n. 60.
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