3. ‐ P ROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL ’ INTERESSE ARCHEOLOGICO . FUNZIONI DELLE SOPRINTENDENZE A RCHEOLOGIA .
3.1. ‐ A seguito della trasmissione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in qualità di stazioni appaltanti delle opere di cui al precedente paragrafo, ovvero da parte degli operatori economici, in qualità di soggetti proponenti, di copia dei progetti preliminari delle opere che si intendono intraprendere, le Soprintendenze Archeologia, competenti per territorio, verificano che la documentazione archeologica inerente il procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico delle aree prescelte per la localizzazione delle opere in questione sia curata e sottoscritta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 95, comma 1, del Codice dei contratti, e controfirmata dal responsabile del procedimento nominato dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente. La trasmissione dei progetti può essere eventualmente corredata di una dichiarazione motivata (resa dal responsabile del procedimento per conto della stazione appaltante o del soggetto proponente) che, sulla base delle risultanze della documentazione archeologica, nell’ordine, espliciti e giustifichi: - l’escludibilità delle opere previste nei detti progetti dalle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi 2.6 e 2.7; - la non assoggettabilità delle opere previste nei progetti di che trattasi, al Codice dei contratti; - la richiesta di accertamento in ordine all’assoggettabilità delle opere previste nei menzionati progetti al procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui ai precedenti paragrafi 2.1 , 2.2 , 2.3 e 2.4 , o ai poteri autorizzatori e cautelari di cui ai precedenti paragrafi 2.6 , 2.7 e 2.8 .
3.3. ‐ La Soprintendenza Archeologia competente per territorio verifica che la stazione appaltante o il soggetto proponente dell’opera pubblica abbiano previsto, nel quadro economico del progetto preliminare, una specifica voce riservata alle attività connesse con la verifica preventiva dell’interesse archeologico, così come indicato al successivo paragrafo 10.4, sia in relazione alla fase prodromica di cui all’articolo 95, comma 1, che agli approfondimenti di cui all’articolo 96,
comma 1, del medesimo Codice. Tra le spese connesse alle attività di verifica preventiva sono ricomprese anche quelle necessarie per la precatalogazione e per l’esecuzione dei primi interventi, con funzione esclusivamente preventiva e conservativa, degli eventuali reperti mobili e/o delle strutture, nonché quelle per la pubblicazione dei risultati finali delle indagini condotte. Invece le risorse eventualmente occorrenti per la esecuzione degli interventi di restauro e di quelli intesi ad assicurare la pubblica fruizione delle testimonianze rinvenute, ai sensi dell’articolo 96, comma 2, lettere b) ultima parte, e c), del Codice dei contratti, non sono ricomprese nell’ambito delle somme a disposizione di cui si è detto in precedenza.
3.4. ‐ Le Soprintendenze Archeologia accertano, anche mediante l’esercizio dei poteri di vigilanza e di ispezione, nonché di inibizione e sospensione dei lavori, previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, la sussistenza dei presupposti di legge per l’attivazione del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico con riguardo ai progetti relativi a lavori concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico.