2. ‐ P ROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL ’ INTERESSE ARCHEOLOGICO . CAMPO DI APPLICAZIONE .
2.1. ‐ Il procedimento per la verifica preventiva dell’interesse archeologico delle aree prescelte per la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico si applica a tutti gli interventi disciplinati dal Codice dei contratti e distintamente elencati nell’Allegato 1.
2.2. ‐ L’originaria esclusione, dal campo di applicazione del procedimento per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, dei lavori afferenti ai c.d. settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto ecc.), è stata determinata, come chiarito nella relazione illustrativa al D.L. n. 70/2011 (menzionato nella precedente nota 1), da un difetto di coordinamento all’interno del testo legislativo: sarebbe stato altrimenti contraddittorio, infatti, escludere dal procedimento di verifica preventiva proprio quelle tipologie di opere pubbliche o di interesse pubblico “ rispetto alle quali sussistono maggiori esigenze di tutela e in riferimento alle quali erano state sperimentate le indagini archeologiche preventive ”.
2.3. ‐ Il procedimento di verifica preventiva è correlato ai tre livelli di progettazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico (preliminare, definitivo, esecutivo) e, a seconda degli esiti, può comportare: - l’assenso al progetto; - la prescrizione di varianti progettuali, anche sostanziali; - ovvero, nei casi di assoluta impossibilità, congruamente motivata, di armonizzazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico con il contesto di interesse archeologico, determinare l’espressione, da parte delle competenti strutture del MiBACT, di un parere negativo alla realizzazione dell’opera divisata, che, per logica conseguenza, non conterrà alcuna indicazione di eventuali modifiche progettuali. Infatti, le vigenti disposizioni (v. l’articolo 14 ‐ quater , comma 1, L. n. 241/1990), a termini delle quali, in caso di dissenso, espresso dagli uffici del MiBACT in conferenza dei servizi, alla realizzazione di un’opera in un contesto territoriale tutelato o comunque meritevole di tutela per il suo accertato interesse culturale, sussiste l’obbligo, per i medesimi uffici, di prescrivere “ le specifiche modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso ” devono essere interpretate, secondo la più recente giurisprudenza 2 nel senso che il detto parere deve contenere tali 2 V., ad es., TAR Molise, sentenze n. 398 e n. 399, dell’11 aprile 2013, depositate il 4 giugno 2013. prescrizioni solo nel caso in cui l’intervento non sia assolutamente incompatibile con il contesto tutelato. Qualora, invece, non sia possibile armonizzare l’opera proposta con la tutela del contesto territoriale di riferimento, il parere negativo non conterrà alcuna indicazione di eventuali modifiche progettuali: secondo la rammentata giurisprudenza, infatti, una diversa interpretazione delle disposizioni in questione, basata sul presupposto che tutti gli interventi possano essere resi comunque compatibili con il contesto territoriale in cui devono essere localizzati, sarebbe palesemente irragionevole. Le determinazioni assunte dalle Soprintendenze Archeologia vanno sempre trasmesse anche alle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio, per gli eventuali profili di competenza, ratione materiae .
2.4. ‐ Sono assoggettati al procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico e/o paleontologico tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che comportino: mutamenti nell’aspetto esteriore o nello stato dei luoghi, movimentazioni di terreno (comprese le opere a verde), anche nel caso di ripristino dell’assetto preesistente, ovvero nuove edificazioni, anche se realizzate nell’ambito della ristrutturazione di manufatti esistenti, in ragione dell’impatto che detti interventi potrebbero determinare su beni o contesti di interesse archeologico presenti nell’area interessata dalle dette trasformazioni. Sono inoltre assoggettate al procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico e/o paleontologico tutte quelle attività di indagine (quali, ad esempio, alcune di quelle utilizzate per le ricerche di risorse geotermiche nel sottosuolo o nei fondali marini 3 ) che possano comunque comportare danneggiamento al patrimonio sepolto anche senza l’esecuzione di scavi o movimentazioni di terra, in ragione dell’impatto che esse potrebbero determinare su beni o contesti di interesse archeologico.
2.5. ‐ Sono esclusi dal procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico i progetti relativi a lavori concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico che non comportino: mutamenti nell’aspetto esteriore o nello stato dei luoghi, movimentazioni di terreno, nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti, nel cui ambito si interviene. 3 Si veda il caso dei rilievi geofisico ‐ sismici a riflessione, effettuati con esplosivo o massa battente. Tuttavia qualora sia altamente probabile, nelle aree prescelte per la localizzazione degli interventi progettati, la presenza di emergenze archeologiche da tutelare, in quanto rimaste in posizione residuale, anche a quote già impegnate da manufatti esistenti (si pensi, ad es., al caso dei rifacimenti di pavimentazioni di piazze e vie storiche), sarà comunque possibile prescrivere, in luogo della verifica preventiva dell’interesse archeologico, l’assistenza archeologica in corso d’opera.
2.6. ‐ In conformità al disposto di cui all’articolo 95, comma 7, del Codice dei contratti, sono altresì esclusi, d’ordinario, i progetti relativi a lavori concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico che ricadano in aree archeologiche o in parchi archeologici, formalmente individuati ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto, in tali casi, detto interesse è stato già formalmente accertato al momento della costituzione dell’area o del parco. Resta ovviamente fermo e impregiudicato, con riguardo ai profili che afferiscono alla tutela dell’interesse archeologico (e fatte salve le concomitanti valutazioni eventualmente afferenti la tutela di altri profili di interesse culturale) l’obbligo, a carico della stazione appaltante dell’opera pubblica o del proponente l’opera di interesse pubblico, della trasmissione dei relativi progetti alle Soprintendenze Archeologia competenti per territorio. E resta altresì ferma, per dette Soprintendenze, la potestà di esercitare, in relazione ai detti progetti, tutti i poteri, autorizzatori e cautelari, previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia, con particolare riguardo agli articoli 18 s., 20 ss., 28, 146, 150 ss., 155 del medesimo Codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere, a spese e cura del committente dell’opera pubblica o di interesse pubblico, l’esecuzione di ulteriori indagini archeologiche, intese a definire un più completo quadro conoscitivo del contesto vincolato ed assimilabili a quelle previste dall’articolo 96, comma 1, 4 Ai sensi dell’articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti, “ L'espressione ‘stazione appaltante’ comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32 ”, ossia, secondo la rubrica del detto articolo 32, “ Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori ”. Fra questi sono espressamente ricompresi i “ concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici ”, le “ società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico ”, i “ soggetti privati ...” relativamente a “ lavori... di cui all’Allegato I nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati aunzioni pubbliche amministrative di importo superiore a un milione di euro” con finanziamenti pubblici superiori al 50%, i “ concessionari di servizi ”, i “... soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso... ” e gli “... enti aggiudicatori di cui all’articolo 207” (del medesimo Codice dei contratti). lettere a) e b) , da eseguirsi preliminarmente ai diversi livelli di progettazione, prima di pronunciarsi in merito alla compatibilità, con detto contesto, delle opere proposte in progetto.
2.7. ‐ Anche le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo 142, comma 1, lettera m) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in conformità al disposto di cui all’articolo 95, comma 7, del Codice dei contratti, sono escluse, d’ordinario, dal procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico con riguardo ai progetti relativi a lavori concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico che ricadano nel loro ambito, in quanto la sussistenza di tale interesse è stabilita, per esse, ex lege . Resta ovviamente fermo e impregiudicato, anche per dette zone, con riguardo ai profili che afferiscono alla tutela dell’interesse archeologico (e fatte salve le concomitanti valutazioni eventualmente afferenti la tutela di altri profili di interesse culturale), l’obbligo, a carico della stazione appaltante dell’opera pubblica o del proponente l’opera di pubblico interesse, della trasmissione dei relativi progetti alle Soprintendenze Archeologia competenti per territorio. E resta altresì ferma, per dette Soprintendenze, la potestà di esercitare, in relazione ai detti progetti, tutti i poteri, autorizzatori e cautelari, previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia, con particolare riguardo agli articoli 18 s., 20 ss., 28, 146, 150 ss., 155, del medesimo Codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere, a spese e cura del committente dell’opera pubblica o di interesse pubblico, l’esecuzione di ulteriori indagini archeologiche, intese a definire un più completo quadro conoscitivo del contesto vincolato ex lege ed assimilabili a quelle previste dall’articolo 96, comma 1, lettere a) e b) , da eseguirsi preliminarmente ai diversi livelli di progettazione, prima di pronunciarsi in merito alla compatibilità, con detto contesto, delle opere proposte in progetto.
2.8. ‐ Nelle fattispecie di cui ai precedenti paragrafi 2.6 e 2.7 resta altresì ferma la facoltà, per le Soprintendenze Archeologia, in conformità al disposto di cui all’articolo 95, comma 7, ultimo periodo, del Codice dei contratti, di esercitare, in particolare, i poteri di inibizione o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 28, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Rimane infine impregiudicato, in esito alle risultanze delle indagini archeologiche preventive, nelle fattispecie di cui ai paragrafi 2.1 , 2.2 , 2.3 e 2.4 , ovvero in esito alle risultanze delle indagini archeologiche di approfondimento, nelle fattispecie di cui ai paragrafi 2.6 e 2.7 , l’esercizio, da parte delle competenti strutture del MiBACT, così come individuate ai precedenti paragrafi 1.2 e 1.3 , delle funzioni istituzionali di verifica o dichiarazione dell’interesse archeologico, di prescrizione di misure di tutela indiretta, di perimetrazione di zone di interesse archeologico, nonché di adozione dei provvedimenti, autorizzatori e cautelari, in conformità alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio richiamate nei medesimi paragrafi.