ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Ci occupiamo della redazione di relazioni di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare, secondo le normative riportate nell'art. 25 del Codice degli Appalti.

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I nostri servizi archeologici comprendono assistenza agli scavi e alla movimentazione terra, scavi archeologici preventivi, lettura archeologica dei carotaggi, ricognizioni archeologiche di superficie.

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ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Archeologia Preventiva è impegnata nel campo dell'archeologia a livello nazionale per Enti Pubblici e Privati, attraverso la sinergia di più professionisti specializzati in vari settori, le cui conoscenze garantiscono un alto livello di qualità delle nostre realizzazioni.

Tutti i nostri servizi sono sviluppati attraverso metodologie innovative e mediante softwares e strumentazioni di alto profilo tecnologico, i quali rendono le operazioni più veloci e di conseguenza permettono di offrire ai nostri clienti tempi brevi di lavorazione a costi competitivi.

Fattori entrambi importanti soprattutto in ambito urbano dove la velocità deve coniugarsi con una elevata professionalità, al fine di non danneggiare o perdere informazioni in relazione al nostro ricchissimo patrimonio archeologico e garantire alle aziende operanti sul cantiere il proseguimento dei lavori senza ritardi.

  • Assistenza archeologica
  • Relazioni valutazione di rischio archeologico (VIARCH)
  • Scavi archeologici urbani, extraurbani e di emergenza
  • Saggi archeologici preliminari
  • Lettura stratigrafica degli elevati
  • Disegno e schedatura reperti archeologici
  • Ricognizioni archeologiche
  • Ricerche storiche d'archivio
  • Sviluppo itinerari turistici e valorizzazione territoriale
  • Carte e guide archeologiche
  • Elaborazioni cartografiche in ambiente GIS

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Article Index

 

PARTE II ‐ IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO
8. ‐ FASE PRODROMICA DEL PROCEDIMENTO (ARTICOLO 95, COMMA 1, DEL CODICE DEI CONTRATTI).
8.1. ‐ L’articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce, testualmente, che “In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non sia intervenuta la verifica … o la dichiarazione … [scil.: di detto interesse], il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente”.
Dalla piana lettura della disposizione testé riportata, si evince che è in facoltà del Soprintendente Archeologia richiedere l’esecuzione di indagini archeologiche, anche mediante la realizzazione di saggi di scavo, nelle aree interessate dalla localizzazione di un’opera pubblica (o di interesse pubblico), a condizione che dette aree presentino un qualche interesse archeologico, ancorché tale interesse non sia stato oggetto di un formale provvedimento di accertamento, sotto forma di ‘verifica’ (nel caso che l’opera pubblica o di interesse pubblico sia localizzata su aree appartenenti ad enti pubblici territoriali, ad altri enti pubblici, o a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici), ovvero sotto forma di ‘dichiarazione’ (nel caso in cui l’opera pubblica o di interesse pubblico sia localizzata su aree appartenenti a privati).
La sussistenza dell’interesse archeologico nel sito prescelto per la realizzazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico, ancorché non formalizzata con un apposito provvedimento di
accertamento, costituisce pertanto la condizione legittimante l’esercizio, da parte della Soprintendenza Archeologia, della facoltà di disporre, in concomitanza con la definizione del
progetto dell’opera a farsi, attività di ricerca archeologica, a spese del committente dell’opera (stazione appaltante ovvero soggetto proponente), a termini degli articoli 88 ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Poiché non sempre l’Amministrazione BACT è in possesso di un quadro conoscitivo esaustivo circa la rilevanza archeologica dei siti prescelti dalle stazioni appaltanti o dai soggetti proponenti per la dislocazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, al fine di mettere l’Amministrazione
medesima in condizione di esercitare legittimamente la facoltà riconosciutale dal rammentato comma 4 dell’articolo 28 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’articolo 95, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, prevede l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di trasmettere alle Soprintendenze Archeologia competenti per territorio, copia del progetto preliminare della divisata opera pubblica o di interesse pubblico (ovvero un suo stralcio), prima dell’approvazione dello stesso.

8.2. ‐ La fase prodromica del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico di un determinato sito prende pertanto avvio con la trasmissione alla competente Soprintendenza Archeologia, da parte della stazione appaltante o del soggetto proponente, di una copia del progetto preliminare dell’opera pubblica o di interesse pubblico a farsi, beninteso prima della sua approvazione. L’obbligo posto a carico della stazione appaltante o del soggetto proponente può considerarsi adempiuto anche con la trasmissione di uno stralcio del progetto, purché detto stralcio contenga gli elementi essenziali per consentire alla Soprintendenza Archeologia di valutare compiutamente la sussistenza di un qualche interesse archeologico nel sito prescelto per la localizzazione dell’opera in progetto. In ogni caso è onere della competente Soprintendenza Archeologia verificare che, nell’ambito della documentazione complessivamente individuata dall’articolo 17 del Regolamento del codice dei contratti come costitutiva del progetto preliminare, sia stata ad essa trasmessa quantomeno
quella di seguito elencata:
- relazione illustrativa;
- relazione tecnica;
- studio di prefattibilità ambientale;
- studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera,
corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari.


In particolare, ai fini che interessano in questa sede, gli esiti delle indagini storiche, archeologiche, ambientali, geologiche, idrologiche andranno riferiti ponendo particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni territoriali effettuate sul campo e volte all’osservazione dei terreni, puntualmente documentate (v. in proposito l’annesso Allegato 3).specifici, anche le interferenze delle opere con il contesto, così da fornire un completo quadro
conoscitivo del territorio e delle aree interessate, nonché della loro trasformazione a seguito della realizzazione delle opere preventivate;
- planimetria generale ed elaborati grafici delle opere;
- piano particellare preliminare delle aree interessate e rilievo di massima degli immobili
sui quali si ipotizza l’esecuzione dell’intervento.
In buona sostanza, la Soprintendenza Archeologia dovrà verificare che le siano pervenuti tutti gli elaborati di cui al menzionato articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), i).
In particolare:
- la relazione illustrativa del progetto preliminare deve contenere tutti i dati prescritti dallo stesso Regolamento del Codice dei contratti all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b), e, con riguardo alla lettera c) del medesimo comma, deve indicare l’eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete. Essa, infine, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 18, deve dare chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno avuto influenza sulla scelta del progetto;
- la relazione tecnica del progetto preliminare, ai fini dell’accertamento, nei siti prescelti per la localizzazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico, della sussistenza di elementi di interesse archeologico tali da giustificare l’avvio del procedimento di verifica preventiva di tale interesse, deve contenere tutti i dati prescritti dall’articolo 19, comma 1, dello stesso Regolamento del Codice dei contratti. In particolare, essa deve anzitutto descrivere in dettaglio le indagini storiche ed archeologiche effettuate, corredate di adeguata documentazione, anche fotografica, e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio, motivando, a tale riguardo, le scelte tecniche del progetto stesso. Inoltre, ai fini della valutazione circa la necessità o l’opportunità dell’avvio del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, essa deve trattare i seguenti argomenti [di cui al menzionato articolo 19, comma 1, lettere a), b), d), f), g), i), l), m), o), p), q), r)]:
- geologia;
- geotecnica;
- studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;archeologia, nei termini sopra riferiti;
- censimento delle interferenze, con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate;
- piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
- architettura dell’intervento;
- strutture ed opere d’arte;
- tracciato plano‐altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
- idrologia;
- idraulica;
- strutture;
- traffico.
In coerenza con quanto prescritto al precedente paragrafo 3.3, la Soprintendenza Archeologia dovrà accertare la presenza, fra la documentazione di progetto ad essa pervenuta, del quadro economico di cui all’articolo 22 del più volte citato d.P.R. n. 207/2010, onde avere modo di verificare il corretto inserimento, in detto quadro economico, delle somme destinate allo
svolgimento dell’intero procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico. Qualora, in relazione alla tipologia, alla categoria e all’entità dell’intervento, sia richiesta anche la produzione dello studio di prefattibilità ambientale, le Soprintendenze Archeologia richiedono anche detto documento, redatto in conformità a quanto prescritto dall’articolo 20 del più volte
menzionato d.P.R. n. 207/2010. La Soprintendenza Archeologia può accettare, con adeguata motivazione, la riduzione dei livelli di definizione e dei contenuti della progettazione e, quindi, una documentazione archeologica semplificata in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dell’intervento, purché ne sia assicurata la qualità.

8.3. ‐ Ricevuti gli atti, il Soprintendente Archeologia, qualora non ritenga di assumere direttamente la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento ad essa inerente, ne assegna l’incarico ad un funzionario dell’ufficio, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990. Ove mai l’opera pubblica o di interesse pubblico in progetto abbia dimensione sovraregionale, gli atti di cui sopra andranno trasmessi, a cura della stazione appaltante o del soggetto proponente, alle Soprintendenze Archeologia competenti per i territori interessati.Onde consentire alla Direzione generale Archeologia di esercitare, rispetto agli uffici territoriali di volta in volta interessati, le funzioni di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, se del caso, di avocazione e sostituzione, di cui all’articolo 14, comma 1, del d.P.C.M. n. 171/2014, ovvero di svolgere, in cooperazione con la Direzione generale Belle arti e paesaggio, le funzioni di pertinenza nella definizione delle determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, in sede statale o regionale, che riguardino interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale, che incidano su aree o beni di interesse archeologico, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b), ed all’articolo 15, comma 2, lettere l) ed m), del medesimo d.P.C.M. n. 171/2014, le Soprintendenze Archeologia dovranno mantener costantemente informata la stessa Direzione generale Archeologia degli sviluppi del procedimento di verifica preventiva.

8.4. La documentazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere trasmessa alla Soprintendenza Archeologia competente per territorio su supporto cartaceo oltre che su supporto informatico, secondo i formati definiti dal MiBACT. La documentazione archeologica, in particolare, sarà pubblicata immediatamente in un archivio digitale e resa disponibile su piattaforma informatica liberamente accessibile. Qualora la detta documentazione non sia tutta quella richiamata ai precedenti paragrafi la Soprintendenza Archeologia provvederà a richiedere le opportune integrazioni8 entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, ai sensi del comma 4, primo periodo, dell’articolo 95 del Codice dei contratti. In tal caso, il termine di novanta giorni, previsto dal comma 3 dell’articolo 95 del Codice dei contratti, dato alla Soprintendenza per richiedere, motivatamente, l’avvio del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’area prescelta per la realizzazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico, è interrotto ai sensi del medesimo comma 4, primo periodo, e ricomincerà a decorrere solo dalla data di ricezione, da parte della stessa Soprintendenza, di tutta la documentazione prevista ai capoversi che precedono.
Per le opere di cui al Capo IV del Codice dei contratti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38 dell’Allegato XXI al medesimo Codice, il termine di cui sopra è ridotto a trenta giorni e la richiesta

8 In applicazione del principio del c.d. “soccorso istruttorio” di cui dall’articolo 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241/1990. Il detto principio è stato elaborato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: esso “consiste nella generale possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6248/2012).di approfondimenti istruttori è ammessa una sola volta. Qualora la localizzazione delle opere avvenga in fase di progetto definitivo il procedimento di cui all’articolo 95, comma 1, si svolge nell’ambito dello studio di fattibilità. Per le opere di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana di cui all’articolo 33 del D.L. 133/2014, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 164/2014, tutti i termini previsti dal Codice dei contratti per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica sono dimezzati, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

8.5. ‐ Se, viceversa, la documentazione trasmessa, ancorché completa di tutti gli elaborati sopra elencati, dovesse risultare comunque carente nei contenuti, in relazione ad uno o più degli elaborati trasmessi (ad es., nel caso in cui la collazione delle fonti risultasse lacunosa, la relazione di ispezione territoriale non riguardasse tutta l’area interessata dall’intervento ecc.), la Soprintendenza Archeologia potrà richiedere, ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell’articolo 95 già citato, con adeguata motivazione, tutti gli approfondimenti ritenuti utili alla formazione di un quadro conoscitivo completo dello stato di fatto dei siti interessati dall’intervento. In tal caso, a far data dalla richiesta e fino alla ricezione della ulteriore documentazione, il decorso del termine di novanta giorni, di cui al rammentato comma 3 dell’articolo 95, ovvero il decorso dei diversi termini stabiliti, rispettivamente, dall’articolo 38 dell’Allegato XXI al Codice dei contratti oppure dall’articolo 33, comma 6, della L. n. 164/2014, rimangono sospesi. Ricevuti gli approfondimenti richiesti, la Soprintendenza Archeologia, a termini dell’ultimo periodo del comma 4 del più volte citato articolo 95, ha a disposizione il periodo residuo del tempo non trascorso, o comunque quindici giorni, per formulare l’eventuale richiesta di sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dall’articolo 96.

8.6. ‐ Si richiama l’attenzione delle Soprintendenze Archeologia in ordine al puntuale rispetto dei termini sopra riferiti, atteso che, nel caso in cui non ci si pronunci entro detti termini, si avrà, come effetto ex lege, la fictio iuris dell’avvenuta adozione di un atto di assenso all’intervento, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 7 agosto 2015, n. 124, come peraltro rimarcato dalla notacircolare emanata con atto n. 27158 del 10 novembre 2015 dall’Ufficio Legislativo MiBACT.