10. ‐ SECONDA FASE DEL PROCEDIMENTO, INTEGRATIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA [ARTICOLO 95, COMMI 3 E 6, E ARTICOLO 96, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE DEI CONTRATTI].
10.1. ‐ Il Soprintendente Archeologia, sulla scorta della relazione interna predisposta dal responsabile dell’istruttoria, nella fattispecie di cui al precedente paragrafo 9.6, primo periodo, ovvero a seguito delle autonome determinazioni assunte a termini dell’ultimo periodo del precedente paragrafo 9.6, dispone l’avvio della seconda fase del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, dandone comunicazione alla stazione appaltante o al soggetto proponente. Secondo l’impianto previsto dalla normativa in esame, la prima fase, integrativa della progettazione preliminare [v. articolo 96, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti] serve a verificare la presenza e la consistenza del deposito archeologico nelle aree oggetto di progettazione, mentre la seconda, che si svolge su disposizione motivata del Soprintendente ed è propedeutica alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere [v. articolo 96,comma 1, lettera b), del menzionato Codice dei contratti] è finalizzata a chiarire la natura e la complessità di tale deposito. I risultati della seconda fase, che prevede l’esecuzione di scavi in estensione, consentiranno di valutare in concreto gli aspetti di compatibilità dell’opera pubblica con la tutela del patrimonio archeologico e forniranno gli elementi conoscitivi necessari, sotto il profilo archeologico, per la redazione della progettazione definitiva e/o esecutiva.
10.2. ‐ Tuttavia qualora, già nella fase prodromica del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, sulla scorta della documentazione trasmessa dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente, ai sensi del precedente paragrafo 8.2, ovvero ulteriormente acquisita dalla Soprintendenza Archeologia ai sensi dei precedenti paragrafi 8.4 e 8.5, i dati raccolti rendano palese ed evidente la necessità di effettuare comunque scavi archeologici, potrà essere possibile, ai fini dell’efficacia e della speditezza del procedimento, unificare la prima e la seconda fase delle indagini specificamente regolamentate dall’articolo 96, comma 1, lettere a) e b), effettuando in un’unica soluzione le indagini archeologiche ritenute necessarie. Ciò specie quando si intraveda la possibilità che la concentrazione delle indagini garantisca una migliore comprensione del deposito archeologico e una maggiore salvaguardia della sua integrità, con particolare riguardo alle aree urbane pluristratificate. Tale possibilità è prevista dall’articolo 96, comma 3, del Codice dei contratti, ove è testualmente stabilito che “il responsabile del procedimento [scil.: il soggetto che, per conto della stazione appaltante o del soggetto proponente, è responsabile dei lavori, ai sensi dell’articolo 9, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207/2010] può motivatamente ridurre, d’intesa con la soprintendenza archeologica [scil.: con il responsabile dell’istruttoria, incaricato dal Soprintendente Archeologia, al quale spetta la sorveglianza sulle indagini archeologiche di verifica preventiva e con il quale il responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori ha l’obbligo di relazionarsi] i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento”.
Le modalità per l’attivazione di detto procedimento semplificato potranno essere definite nell’ambito dell’eventuale accordo previsto dall’articolo 96, comma 7, secondo periodo, del Codice
dei contratti, accordo che, alla luce delle modifiche apportate all’assetto organizzativo del MiBACT dal d.P.C.M. n. 171/2014, andrà stipulato, su proposta del Soprintendente Archeologia
competente per territorio, fra la stazione appaltante o il soggetto proponente ed il Segretario regionale del MiBACT, in qualità di rappresentante della Commissione regionale per il patrimonio culturale, e, su parere della stessa, ai sensi degli articoli 32 e 39, comma 2, lettera n) del citato d.P.C.M. n. 171/2014. Copia di detto accordo andrà trasmessa, a cura del Segretario regionale, al Direttore generale Archeologia, al fine di consentirgli l’esercizio delle funzioni di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, ove necessario, di avocazione e sostituzione, di cui all’articolo 14, comma 1, del menzionato d.P.C.M. n. 171/2014.
10.3. ‐ Ai fini dell'esecuzione della seconda fase delle indagini, il responsabile dell’istruttoria della Soprintendenza predispone le direttive per la redazione del progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico. Tali direttive, in uno con la relazione finale della fase prodromica alla verifica preventiva di interesse archeologico, costituiscono il progetto preliminare dello scavo archeologico. Esse indicano le indagini ritenute necessarie, sulla base della lettura critica della documentazione
esistente, acquisita nella fase prodromica. Le direttive di progetto sono approvate dal Soprintendente ed inviate alla stazione appaltante o al soggetto proponente. Esse costituiscono indicazioni vincolanti per lo sviluppo del progetto definitivo alla cui redazione provvedono, su incarico della stazione appaltante o del soggetto proponente, diverse figure professionali, in ragione delle specifiche competenze, in rapporto ai diversi profili (scientifico, tecnico, logistico), dello scavo archeologico9:
- l’archeologo, in possesso di specifica, comprovata esperienza e capacità professionali, coerenti con l’intervento, che, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 245 del Regolamento del Codice dei contratti, cura gli aspetti tecnico‐scientifici dello scavo;
- l’architetto, in possesso di specifica, comprovata esperienza e capacità professionali, coerenti con l’intervento, che cura gli aspetti tecnico‐scientifici connessi alla salvaguardia delle emergenze, alla logistica e alla sicurezza;
- l’ingegnere, o l’architetto, in possesso di specifica, comprovata esperienza e capacità professionali, coerenti con l’intervento, per gli aspetti tecnico‐strutturali e legati alla sicurezza del cantiere.
Il Soprintendente approva il progetto dello scavo archeologico, unitamente ai curricula dei professionisti che lo hanno redatto.
Per le specifiche tecnico‐operative del progetto stesso si rimanda a quanto previsto nell’annesso Allegato 4.
10.4. ‐ Il progetto definitivo di scavo archeologico “comprende dettagliate previsioni tecnicoscientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie” di scavo, ai sensi del comma 5
dell’articolo 245 del menzionato Regolamento del Codice dei contratti.9 Si rinvia, a tale proposito, all’articolo 9‐bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come introdotto dall’articolo 1 della L. n. 110/2014.
Gli elaborati del progetto di scavo comprendono, tra l’altro, il quadro economico, il computo metrico, l’organigramma del cantiere e il cronoprogramma. Al fine di garantire il pieno sviluppo delle fasi progettuali di cui al menzionato articolo 245, comma 6, del Regolamento del Codice dei contratti, il quadro economico di progetto dovrà prevedere una somma, coerente con la complessità dell’intervento e comunque in linea di massima non inferiore al 20% di quanto complessivamente stanziato per l’espletamento del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, riservata alle operazioni conseguenti allo scavo, ovvero:
- alla redazione della relazione conclusiva dello scavo;
- ad una prima schedatura dei reperti mobili rinvenuti, allo studio preliminare dei medesimi, nonché all’esecuzione dei primi interventi, con funzione esclusivamente
preventiva e conservativa;
- alla pubblicazione dei risultati dell’indagine.
Gli interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti saranno invece oggetto di progettazione successiva e separata, in relazione alla natura e alla consistenza di quanto emerso a seguito delle indagini. Le risorse occorrenti per la esecuzione degli interventi di conservazione e valorizzazione delle testimonianze rinvenute non sono ricomprese nell’ambito delle somme a disposizione di cui al precedente paragrafo 3.3. Il progetto definitivo dello scavo archeologico, articolato in conformità a quanto prescritto dal già menzionato comma 6 dell’articolo 245 del Regolamento del Codice dei contratti, è sottoposto all’approvazione del Soprintendente, il quale valuta l’opportunità dell’inserimento di dispositivi a tutela degli eventuali rinvenimenti emersi durante la fase di cui all’articolo 96, comma 1, lettera a), del detto Codice che potrebbero comportare modifiche, anche sostanziali, al progetto dell’opera pubblica. La Soprintendenza verifica che il coordinamento del cantiere di scavo archeologico e della redazione della documentazione di scavo, con particolare riguardo alla relazione illustrativa dei risultati dello stesso, sia affidato al direttore tecnico dell’impresa affidataria ovvero, sulla base delle valutazioni motivate espresse dalla Soprintendenza nel parere reso sul progetto delle opere a farsi, ad un soggetto con qualifica di archeologo, in possesso di esperienza e capacità professionali
coerenti con l’intervento. La Soprintendenza verifica, sulla scorta dei curricula che le vengono inoltrati, selezionati dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente, il possesso, da parte dei professionisti segnalati, dei requisiti tecnici e scientifici congruenti rispetto le indagini a farsi.