ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Ci occupiamo della redazione di relazioni di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare, secondo le normative riportate nell'art. 25 del Codice degli Appalti.

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INDAGINI ARCHEOLOGICHE

I nostri servizi archeologici comprendono assistenza agli scavi e alla movimentazione terra, scavi archeologici preventivi, lettura archeologica dei carotaggi, ricognizioni archeologiche di superficie.

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ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Archeologia Preventiva è impegnata nel campo dell'archeologia a livello nazionale per Enti Pubblici e Privati, attraverso la sinergia di più professionisti specializzati in vari settori, le cui conoscenze garantiscono un alto livello di qualità delle nostre realizzazioni.

Tutti i nostri servizi sono sviluppati attraverso metodologie innovative e mediante softwares e strumentazioni di alto profilo tecnologico, i quali rendono le operazioni più veloci e di conseguenza permettono di offrire ai nostri clienti tempi brevi di lavorazione a costi competitivi.

Fattori entrambi importanti soprattutto in ambito urbano dove la velocità deve coniugarsi con una elevata professionalità, al fine di non danneggiare o perdere informazioni in relazione al nostro ricchissimo patrimonio archeologico e garantire alle aziende operanti sul cantiere il proseguimento dei lavori senza ritardi.

  • Assistenza archeologica
  • Relazioni valutazione di rischio archeologico (VIARCH)
  • Scavi archeologici urbani, extraurbani e di emergenza
  • Saggi archeologici preliminari
  • Lettura stratigrafica degli elevati
  • Disegno e schedatura reperti archeologici
  • Ricognizioni archeologiche
  • Ricerche storiche d'archivio
  • Sviluppo itinerari turistici e valorizzazione territoriale
  • Carte e guide archeologiche
  • Elaborazioni cartografiche in ambiente GIS

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Article Index

 

4. ‐ PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO. ARTICOLAZIONE FUNZIONALE.

4.1. ‐ Il procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in fasi funzionali, secondo la sequenza di cui all’Allegato 2, che si attivano progressivamente, in ragione dell’esito delle fasi precedenti. Spetta alle Soprintendenze Archeologia vigilare sul corretto svolgimento del procedimento, soprattutto in relazione agli adempimenti cui sono tenute le stazioni appaltanti o i soggetti proponenti in fase di progettazione preliminare.

4.2. ‐ La fase prodromica del procedimento si avvia in coincidenza con la elaborazione della progettazione preliminare dell’opera pubblica o di interesse pubblico, e prima della sua approvazione, a seguito della ricezione di detta progettazione, o di uno stralcio di essa (comprensivo, in ogni caso, degli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari), comunque sufficiente ai fini archeologici, alla Soprintendenza Archeologia competente per territorio (v. articolo 95, comma 1, del Codice dei contratti), ed è finalizzata ad accertare la sussistenza di interesse archeologico nelle aree prescelte per la localizzazione delle opere di che trattasi, ai fini dell’avvio del procedimento vero e proprio di verifica preventiva (v. articolo 95, comma 3, del Codice dei contratti). In fase di programmazione di opere complesse, la stazione appaltante od il soggetto proponente possono richiedere alla Soprintendenza Archeologia competente per territorio, al fine di ottimizzare i tempi di progettazione, incontri preliminari per individuare le principali criticità e definire un adeguato piano d’indagine. Per interventi interregionali o che coinvolgono più Soprintendenze Archeologia, le riunioni sono coordinate dal Direttore generale Archeologia.

4.3. ‐ Qualora, all’esito della valutazione della documentazione trasmessa dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente e delle eventuali integrazioni richieste, la Soprintendenza Archeologia non rilevi la presenza, nell’area prescelta per l’intervento, di elementi di interesse archeologico e pertanto non richieda l’attivazione del procedimento di verifica preventiva, l’esecuzione di eventuali indagini archeologiche tramite saggi di scavo potrà essere disposta solo in
caso di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti (v. articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti).
Nel caso in cui nel periodo che intercorre tra lo sviluppo delle successive fasi progettuali e la realizzazione dell’opera, si verifichino rinvenimenti archeologici fortuiti in aree per le quali non era stata richiesta l’attivazione della procedura di cui all’articolo 96, la Soprintendenza Archeologia deve tempestivamente comunicare alla stazione appaltante o al soggetto proponente le potenziali criticità in relazione alla realizzazione dell’opera.

4.4. ‐ Qualora invece, all’esito della valutazione della documentazione trasmessa dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente e delle eventuali integrazioni richieste, la Soprintendenza Archeologia rilevi la presenza, nell’area prescelta per l’intervento, di elementi di interesse archeologico, richiederà l’attivazione del procedimento di verifica preventiva. La prima fase del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico prende pertanto avvio solo se, entro novanta giorni dal ricevimento della prescritta documentazione trasmessa dalla stazione appaltante o dal soggetto proponente, il Soprintendente Archeologia, sulla base degli elementi conoscitivi a sua disposizione, ne faccia motivata richiesta (v. articolo 95, comma 3, del Codice dei contratti).

4.5. ‐ Tuttavia, se la documentazione trasmessa non risulta sufficiente ai fini della valutazione dell’interesse archeologico, o perché incompleta o perché bisognevole di approfondimenti, la Soprintendenza Archeologia ha facoltà di richiedere documentazione integrativa, a termini dell’articolo 95, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del Codice dei contratti (in proposito v. i successivi paragrafi 8.4 e 8.5).

4.6. ‐ Avverso le determinazioni della Soprintendenza Archeologia, che dispongono l’avvio della prima fase del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, è in facoltà della stazione appaltante o del soggetto proponente presentare ricorso in via amministrativa, ai sensi dell’articolo 16 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, alla Direzione generale Archeologia [v. articolo 95, comma 5, del Codice dei contratti, nonché articolo 14, comma 2, lettera q), del
d.P.C.M. n. 171/2014]. Ovviamente, qualora la stazione appaltante o il soggetto proponente presentino ricorso in via amministrativa avverso le determinazioni della Soprintendenza Archeologia, la prima fase del procedimento di verifica preventiva prenderà avvio solo all’esito del ricorso amministrativo, se negativo per la stazione appaltante od il soggetto proponente.

4.7. ‐ Il procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico di un’area deputata ad accogliere la localizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico, attivato dalla Soprintendenza Archeologia a termini del precedente paragrafo 4.4, si articola in due fasi, che costituiscono livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica (v. articolo 96, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti).

4.8. ‐ La prima fase delle indagini archeologiche è svolta in funzione dell’integrazione della progettazione preliminare [v. articolo 96, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti].

4.9. ‐ L’esito positivo della prima fase delle indagini archeologiche determina l’attivazione della seconda fase di indagini, i cui risultati sono di ausilio per la integrazione della progettazione definitiva e di quella esecutiva [v. articolo 96, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti].

4.10. ‐ Il procedimento si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal Soprintendente Archeologia, che contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti, e detta, in funzione di questi ultimi, le conseguenti prescrizioni, aseconda della rilevanza archeologica del sito e dell’impatto dell’opera in progetto con le emergenze archeologiche accertate (v. articolo 96, commi 2, 3 e 4 del Codice dei contratti).

4.11. ‐ La mancata attivazione del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico ovvero il mancato recepimento dei suoi esiti negli specifici elaborati pertinenti tanto alla fase della progettazione preliminare5 quanto a quella della progettazione definitiva6 e a quella della progettazione esecutiva 7 si configurano come omissioni suscettibili di pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzabilità o l’utilizzazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico e tali da determinare, ove non rilevate in sede di verifica del progetto (da eseguirsi a termini degli articoli 44 ss. del Regolamento del Codice dei contratti), una responsabilità, a titolo di inadempimento, in capo al soggetto incaricato della verifica stessa (interno o esterno che sia alla stazione appaltante o al soggetto proponente), con conseguente obbligo al risarcimento dei danni, ai sensi dell’articolo 56 del menzionato Regolamento del Codice dei contratti.

Note

5 Gli elaborati specifici, con riguardo alla progettazione preliminare, sono, nell’ordine: la relazione tecnica, nella quale è compresa la relazione archeologica che deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva [v. articolo 19, comma 1, terzo periodo, lettera e) del Regolamento del Codice dei contratti ed articolo 95, comma 1 del Codice dei contratti]; la verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici territoriali ‐beninteso, ai fini che qui interessano, qualora con i detti piani siano state perimetrate zone di interesse archeologico‐ [v. articolo 20, comma 1, lettera a) del Regolamento del Codice dei contratti]; per le opere e lavori puntuali, la carta archeologica, alla luce degli studi ed indagini preliminari, in scala adeguata [v. articolo 21, comma 1, lettera a), punto 3) del Regolamento del Codice dei contratti]; per le opere e lavori a rete, la carta archeologica, recante gli esiti delle indagini e degli studi preliminari, in scala non inferiore a 1:25.000 [v. articolo 21, comma 1, lettera b), punto 7), del Regolamento del Codice dei contratti].
6 Gli elaborati specifici pertinenti alla fase della progettazione definitiva sono, nell’ordine: la relazione generale del progetto definitivo, che riferisce, tra l’altro, in merito a tutti gli aspetti riguardanti le interferenze dell’opera con il paesaggio, l’ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico [v. articolo 24, comma 2, lettera a), e articolo 25, comma 2, lettera b), del Regolamento del Codice dei contratti]; le relazioni specialistiche, fra le quali rientra, ovviamente, la relazione archeologica, che può approfondire e aggiornare, ove necessario, i dati del progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette [v. articolo 24,
comma 2, lettera b), e articolo 26, comma 1, lettera e), del Regolamento del Codice dei contratti]. Fra le dette relazioni specialistiche può ascriversi anche lo studio di impatto ambientale, di cui all’articolo 27 del Regolamento del Codice dei contratti, per la cui obbligatorietà, a corredo del progetto definitivo, si rimanda alle specifiche prescrizioni di cui agli articoli 20 ss. del D.Lgs. n. 152/2006.
7 Gli elaborati specifici, pertinenti alla fase della progettazione esecutiva sono, nell’ordine: la relazione generale del progetto esecutivo, che contiene, fra l’altro, la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione le possibilità di imprevisti [v. articolo 33, comma 1, lettera a), e articolo 34, comma 2, del Regolamento del Codice dei contratti]; le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, le quali però illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo [v. articolo 33, comma 1, lettera b), e articolo 35,
comma 1, del Regolamento del Codice dei contratti].

4.12. ‐ Ove mai la stazione appaltante o il soggetto proponente ritengano, con provvedimento motivato, di indire una conferenza dei servizi per effettuare un esame contestuale dei vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione del progetto dell’opera pubblica o di interesse pubblico, ai sensi degli articoli 14 ss. della L. n. 241/1990, ovvero qualora il ricorso alla conferenza dei servizi sia previsto come obbligatorio da normative specifiche, quali, ad esempio, l’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”), l’accertamento della corretta attuazione del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico può aver luogo, anche a richiesta della Soprintendenza Archeologia interessata, nell’ambito della stessa conferenza dei servizi. In tal caso, se viene accertato il non corretto o non completo svolgimento del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’area interessata dall’opera per la cui valutazione è stata indetta la conferenza dei servizi, ovvero l’incompleto o mancato recepimento dei suoi esiti nel progetto definitivo, oggetto di esame in conferenza, l’ufficio competente ad esprimere il parere di pertinenza del MiBACT potrà richiedere il rinvio della conferenza dei servizi per consentire lo svolgimento del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico ovvero il recepimento dei suoi esiti, e delle conseguenti prescrizioni della Soprintendenza
Archeologia, negli specifici elaborati progettuali da sottoporre nuovamente all’esame della conferenza.