5. ‐ TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.
5.1. ‐ Le Soprintendenze Archeologia rendono pubblico, tramite il proprio sito web, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 (recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”), il presente atto di indirizzo, che viene pubblicato anche sui siti web del Ministero BACT e della Direzione generale Archeologia.
6. ‐ MONITORAGGIO.
7. ‐ PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO. APPLICAZIONE PER ANALOGIA.
7.1. ‐ Le indicazioni procedurali di cui al presente atto di indirizzo stabiliscono principi metodologici e criteri operativi utilizzabili anche con riguardo ad interventi non ricompresi fra quelli di cui all’annesso Allegato 1. In tali casi, l’attivazione del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico di un’area prescelta per la localizzazione di un’opera il cui progetto preliminare è da sottoporre comunque alla Soprintendenza Archeologia per la valutazione preventiva di compatibilità dell’intervento ipotizzato con il contesto territoriale di riferimento, trova il suo fondamento in accordi specifici, stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990, con le pubbliche amministrazioni interessate.
Alla stipula di detti accordi provvedono, esclusivamente sulla base di apposito atto di indirizzo predisposto, anche ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera p), del d.P.C.M. n. 171/2014, dalla Direzione generale Archeologia, i Segretariati regionali, in esercizio della funzione di cui all’articolo 32, comma 1, del d.P.C.M. ult. cit. Alla sottoscrizione di detti accordi in sede periferica partecipano anche le competenti Soprintendenze Archeologia, materialmente responsabili della loro puntuale attuazione.
Eventuali accordi stipulati, in vigenza del pregresso assetto organizzativo, direttamente dalla Direzione generale centrale, devono ormai considerarsi privi di efficacia. Ovviamente con gli accordi di cui è questione l’Amministrazione BACT non potrà comunque estendere, in via di applicazione analogica, ai procedimenti di archeologia preventiva attivati su base consensuale le regole proprie, in via esclusiva, dei procedimenti regolati dal Codice dei contratti, quali quelle che richiedono, per i soggetti incaricati della produzione della documentazione archeologica e dell’esecuzione delle indagini archeologiche dirette, il possesso dei requisiti professionali prescritti dall’articolo 95, comma 1, del medesimo Codice. In tali casi, però, è necessario che, in sede di accordo, la stazione appaltante o il soggetto proponente comprovino che i soggetti incaricati di dette indagini siano comunque in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, ai sensi dell’articolo 9‐bis del Codice dei beni culturali, come introdotto dalla L. n. 110/2014.